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D.L. 27/06/2003 n. 151- Per il testo dell'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni recante il nuovo codice della strada vedi nei riferimenti normativi all'art. 1. Art. 6-ter. Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo Decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato Decreto legislativo n. 285 del 1992. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a 3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente Decreto. Art. 7. Disposizioni finali e transitorie 1. Le disposizioni dell'articolo 3 del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004. 2. All'articolo 6, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264.». 3. All'articolo 7, comma 1, (( capoverso Art. 126-bis, )) del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della violazione » sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»; (( a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente» b) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.»; c) al comma 4 dopo primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i titolari di certificato di abilitazione professionale (( e unitamente di patente B, )) C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.»; c-bis) al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti». 4. Gli articoli 13 e 14 del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati. 5. All'articolo 18 del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2004». 5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del presente Decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. 6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003. 7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. 8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. 8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato. 9. Al comma 1 dell'articolo 4 del Decreto-Legge (( 20 giugno 2002, )) n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: « di cui agli articoli 142 e 148 (( dello stesso Decreto legislativo, )) e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 (( dello stesso Decreto legislativo, )) e successive modificazioni,». 10. La tabella allegata al Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del (( Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, )) e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente Decreto. -Il testo vigente dal 1° luglio 2004 dell'art. 3 del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della Legge 22 marzo 2001, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2002, n. 36, supplemento ordinario n. 28, è il seguente: «Art. 3 Modifiche all'art. 97 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 1. All'art. 97 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Circolazione dei ciclomotori" b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "1. I ciclomotori, per Circolare, devono essere muniti di a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonchè quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con Decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. 2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento a soggetti terzi. 3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione. 4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con Decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione." c) al comma 6, le parole: "idoneità tecnica" sono sostituite dalla seguente: "circolazione" d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: "7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro. 8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. 9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette." e) al comma 10, le parole: "un contrassegno di identificazione" sono sostituite dalle seguenti: "una targa" f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti: "11. Chiunque fabbrica e vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette. 12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI."». -Il testo vigente dell'art. 6, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della Legge 22 marzo 2001, n. 85, come modificato dalla Legge qui pubblicata è il seguente: «e) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264."».
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